I Rifiuti RAEE2018-10-09T16:57:09+02:00

RAEE – acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I rifiuti elettrici ed elettronici sono ciò che rimane di apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di corrente elettrica o di campi elettromagnetici e che sono state progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua. Non necessariamente questi rifiuti vengono scartati quando non sono più funzionanti, specialmente se si tratta di materiali elettronici, per i quali la tecnologia avanza a passi da gigante giorno per giorno rendendo obsoleto del materiale anche con appena pochi mesi di vita!

Vengono comunemente denominati con l’acronimo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o con il termine e-waste, derivante dall’inglese Waste of electric and electronic equipment (WEEE).

I rifiuti RAEE sono suddivisi in 5 macro-insiemi definiti “Raggruppamenti Raee”.

  • R1Freddo e Clima – grandi elettrodomestici per la refrigerazione (Frigoriferi; Congelatori; Apparecchi per il condizionamento; Scaldabagno elettrici).
  • R2Altri grandi elettrodomestici bianchi – grandi elettrodomestici. (Lavatrici; Asciugatrici; Lavastoviglie; Apparecchi per la cottura; Stufe elettriche; Piastre riscaldanti elettriche; Forni a Microonde; Apparecchi elettrici di riscaldamento; Radiatori elettrici)
  • R3TV Monitor a tubo catodico.
  • R4Elettronica di consumo (piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, lettori mp3, navigatori satellitari, radio, videocamere, videoregistratori, amplificatori, strumenti musicali, utensili elettrici ed elettronici)
  • R5Sorgenti luminose a scarica (tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, ecc.)
  1. Chi sono i destinatari della RAEE? Cosa si intende per produttori?
    I principali destinatari della direttiva sono i produttori. Sono considerati come produttori tutti quelli che:
    Fabbricano e commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio
    Rivendono sotto il proprio marchio, delle apparecchiature prodotte da altri fabbricanti
    Importano o immettono per primi sul mercato comunitarioIn particolare chi importa o “immette” sul mercato prodotti (anche se provenienti sa stati Membri della UE) si configura come produttore e ne deve prendere in carico tutte le incombenze.
    Un caso tipico si manifesta per i rivenditori che importano direttamente (o acquistano da importatori non “registrati come Produttori”
  2. Quali sono gli obblighi del produttore ai sensi della RAEE?
    Il produttore deve assolvere ad una serie di obblighi, ed in particolare deve:
    provvedere alla “marcatura” dei prodotti coinvolti (simbolo del cassonetto barrato e identificazione del produttore)
    fornire le informazioni per i centri di trattamento per lo smontaggio e trattamento dei propri prodotti
    iscriversi al registro nazionale previsto dalla Camera di Commercio
    iscriversi ad un organo collettivo (consorzio) per lo smaltimento
    finanziare, attraverso tale consorzio, i costi dello smaltimento dei propri prodotti e finanziare in modo solidale con gli altri costruttori, in funzione della relativa quota parte di mercato, i costi dello smaltimento di tutti i prodotti appartenenti a quelle famiglie di cui è coinvolto per la RAEE per i quali non sia possibile identificare il costruttore
    trasmettere periodicamente i suoi dati di vendita
    indicare nei propri documenti commerciali (fattura) gli elementi necessari ad identificare la sua iscrizione al Registro Nazionale previsto dalla Camera di CommercioLa legge prevede Sanzioni significative per chi disattende a questi obblighi.
  3. Quali sono gli obblighi del distributore?
    II Distributore, per i prodotti “domestici” RAEE, è tenuto a ritirare il prodotto “vecchio” in ragione di “1 contro 1” dal suo cliente.
  4. Cosa sono gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni ai sensi della RAEE e della RoHS?
    I grossi utensili industriali fissi non rientrano nello scopo delle due direttive, è importante perciò comprendere bene il significato di questo termine.
    Si tratta di macchine o di sistemi, costituiti da una combinazione di apparecchiature, di sistemi, di prodotti finiti e/o di componenti, ciascuno dei quali è costruito esclusivamente per un impiego industriale, permanentemente fissato e installato da personale professionale in un dato luogo in un macchinario industriale o in un edificio industriale per realizzare un compito specifico, ma non intese per essere immesse sul mercato come una singola unità funzionale o commerciale. (es.: centri di lavoro, macchine tessili, macchine per imballaggio ecc.).
  5. La RAEE si applica unicamente ai prodotti fabbricati e venduti in Europa?
    La RAEE deve essere adottata nelle legislazioni dei paesi membri dell’Unione Europea e applicata ai prodotti venduti in Europa, qualunque sia il loro luogo di fabbricazione. La RAEE prevede che gli stati membri possono recepirla nelle loro legislazioni introducendo modifiche per adattarla alle realtà locali. In Italia la RAEE è stata recepita con il D.lgs. 25 Luglio 2005, n.151 che integra anche la Direttiva 2002/95/CE – Sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
  6. La RAEE prevede un marchio sul prodotto?
    La RAEE prevede che i produttori devono apporre sui prodotti il simbolo del “cassonetto barrato” (CEI EN 50419). Tale simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani e che è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2006.
  7. Come sono gestiti e finanziati gli oneri derivanti dalle apparecchiature giunte a fine vita?
    Normalmente attraverso l’adesione dei produttori ad appositi consorzi. I costi relativi (eco-contributi) possono essere integrati dal produttore nel prezzo del prodotto o addebitati ai propri clienti attraverso un prezzo visibile (“visible fee”).

Sanzioni Amministrative sulla non corretta gestione dei Rifiuti RAEE
A carico del Rivenditore Finale AEE (GDO, GDS, catene, Negozi, E-commerce)

Il distributore finale che omette di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura consegnata dall’acquirente (utente finale), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Tabella sanzioni

Precetto e sanzione Descrizione illecito Sanzione amministrativa prevista Pag. in misura ridotta Autorità competente
art. 16, c . 1 , decreto
legislativo n. 151/05
Il distributore che, nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica. si applica la sanzione amministrativa da € 400 per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. € 133,34 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 2, decreto legislativo n. 151/05 Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei Raee professionali di cui all’articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei Raee di cui agli articoli 8, comma 1, e 9 comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3 e fatti salvi, per tali ultime operazioni , gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell’articolo 12, comma 6 si applica la sanzione amministrativa Da € 30.000 ad € 100.000 € 33.333,34 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 3 decreto legislativo n. 151/05 Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni di cui all’articolo 13, comma 1. si applica la sanzione amministrativa Da € 200 ad € 5.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. € 400 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 4 decreto legislativo n. 151/05 Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4. si applica la sanzione amministrativa Da € 100 ad € 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. € 200 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 5 decreto legislativo n. 151/05 Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all’articolo 13, comma 3. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000 € 10.000 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 6 decreto legislativo n. 151/05 Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato Aee prive della indicazione o del simbolo di cui all’articolo 13, commi 4 e 5; la medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 13, commi 4 e 5. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 ad € 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. € 333,34 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 8 decreto legislativo n. 151/05 Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all’articolo 13, comma 8, non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei Raee le informazioni di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000 € 4.000 La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.
art. 16, c. 9 decreto legislativo n. 151/05 Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato Aee nuove contenenti le sostanze di cui all’articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 1. Si applicano le sanzioni amministrative da € 50 ad € 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000 ad € 100.000 € 100 (nella prima ipotesi) – € 33.333,34 (nella II ipotesi). La Provincia è l’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ex art. 17 legge 689/81 e da emettere l’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Alla stessa sono
devoluti i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative.

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